Normativa Europea

Convenzione del Consiglio d’Europa sulla prevenzione e la lotta contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica. Istanbul, 11 maggio 2011

Convenzione per la salvaguardia dei Diritti dell’Uomo e delle Libertà fondamentali. Roma, 4 novembre 1950.

Carta dei diritti fondamentali dell’Unione Europea. 18 dicembre 2000 (2000/C 364/01)

Trattato di Roma. 25 marzo 1957 – Art. 119

Art. 119 – Ciascuno Stato membro assicura durante la prima tappa, e in seguito mantiene, l’applicazione del principio della parità delle retribuzioni fra i lavoratori di sesso maschile e quelli di sesso femminile per uno stesso lavoro. Per retribuzione deve essere inteso, ai sensi del presente articolo, il salario o trattamento normale di base o minimo, e tutti gli altri vantaggi pagati direttamente o indirettamente, in contanti o in natura, dal datore di lavoro al lavoratore in ragione dell’impiego di quest’ultimo.
La parità di retribuzione, senza discriminazione fondata sul sesso implica:
a) che la retribuzione accordata per uno stesso lavoro pagato a cottimo sia fissata in base a una stessa unità di misura,
b) che la retribuzione corrisposta per un lavoro pagato a tempo sia uguale per un posto di lavoro uguale.

Carta comunitaria dei diritti sociali fondamentali dei lavoratori. Strasburgo, 9 dicembre 1989 – Art. 16

Art. 16 – Parità di trattamento tra uomini e donne
Deve essere garantita la parità di trattamento tra uomini e donne. Deve essere sviluppata l´uguaglianza delle possibilità. A tal fine, occorre intensificare ovunque sia necessario le azioni volte a garantire l´attuazione dell´uguaglianza tra uomini e donne, in particolare in materia di accesso al lavoro, di retribuzioni, di condizioni di lavoro, di protezione sociale, di istruzione, di formazione professionale e di evoluzione delle carriere. È altresì opportuno sviluppare misure che consentano agli uomini e alle donne di conciliare meglio i loro obblighi professionali e familiari.

Trattato sull’Unione Europea. “Trattato di Maastricht” – 7 febbraio 1992 – Art. 119

Art. 19 – 1. Ciascuno Stato membro assicura l´applicazione dei principio di parità di retribuzione tra lavoratori e lavoratrici per un medesimo lavoro.
2. Per retribuzione deve essere inteso, ai sensi dei presente articolo, il salario o stipendio normale di base o minimo e tutti gli altri vantaggi pagati direttamente o indirettamente, in contanti o in natura, dal datore di lavoro al lavoratore in relazione al posto che quest´ultimo occupa. La parità di retribuzione, senza discriminazione fondata sul sesso, implica:
a. che la retribuzione corrisposta per uno stesso lavoro pagato a cottimo sia fissata in base a una stessa unità di misura;
b. che la retribuzione corrisposta per un lavoro pagato a tempo sia uguale per lo stesso posto di lavoro.
3. Il presente articolo non osta a che ciascuno Stato membro mantenga o adotti misure che prevedano vantaggi specifici intesi a facilitare l´esercizio di un´attività professionale da parte delle donne, ovvero a prevenire o compensare svantaggi nella loro carriera professionale.

Trattato di Amsterdam (97/C 340/01). Trattato di Amsterdam che modifica il trattato sull’Unione Europea, i trattati che istituiscono le Comunità Europee e alcuni atti connessi – Artt. 2-3, 13, 118-119

Art. 2 La Comunità ha il compito di promuovere nell´insieme della Comunità, mediante l´instaurazione di un mercato comune e di un´unione economica e monetaria e mediante l´attuazione delle politiche e delle azioni comuni di cui agli articoli 3 e 3 A, uno sviluppo armonioso, equilibrato e sostenibile delle attività economiche, un elevato livello di occupazione e di protezione sociale, la parità tra uomini e donne, una crescita sostenibile e non inflazionistica, un alto grado di competitività e di convergenza dei risultati economici, un elevato livello di protezione dell´ambiente ed il miglioramento della qualità di quest´ultimo, il miglioramento del tenore e della qualità della vita, la coesione economica e sociale e la solidarietà tra Stati membri”.

Art. 3 “…L´azione della Comunità a norma del presente articolo mira a eliminare le ineguaglianze, nonché a promuovere la parità, tra uomini e donne”

Art. 13 “Fatte salve le altre disposizioni del presente trattato e nell´ambito delle competenze da esso conferite alla Comunità, il Consiglio, deliberando all´unanimità su proposta della Commissione e previa consultazione del Parlamento europeo, può prendere i provvedimenti opportuni per combattere le discriminazioni fondate sul sesso, la razza o l´origine etnica, la religione o le convinzioni personali, gli handicap, l´età o le tendenze sessuali”.

Art. 118 “… la Comunità sostiene e completa l´azione degli Stati membri nei seguenti settori:
– parità tra uomini e donne per quanto riguarda le opportunità sul mercato del lavoro ed il trattamento sul lavoro”.

Art. 119 “Ciascuno Stato membro assicura l´applicazione del principio della parità di retribuzione tra lavoratori di sesso maschile e quelli di sesso femminile per uno stesso lavoro o per un lavoro di pari valore”.

Direttive

Direttiva 2010/18/UE del Consiglio. 8 marzo 2010 – Attua l’accordo quadro riveduto in materia di congedo parentale concluso da Businesseurope, Ueapme, Ceep e Ces, e abroga la direttiva 96/34/CE. Accordo quadro in materia di congedo parentale – 18 giugno 2009.

Direttiva 2006/54/CE del Parlamento europeo e del Consiglio. 5 luglio 2006 – Attuazione del principio delle pari opportunità e della parità di trattamento fra uomini e donne in materia di occupazione e impiego.

Direttiva 2004/113/CE del Consiglio. 13 dicembre 2004 – Parità di trattamento tra uomini e donne sull’accesso a beni e servizi.

Direttiva 2003/88/CE del Parlamento europeo e del Consiglio. 4 novembre 2003 – Taluni aspetti dell’organizzazione dell’orario di lavoro.

Direttiva 2002/73/CE del Parlamento europeo e del Consiglio. 23 settembre 2002 – Modifica alla direttiva 76/207/CEE del Consiglio – relativa all’attuazione del principio della parità di trattamento tra gli uomini e le donne per quanto riguarda l’accesso al lavoro, alla formazione e alla promozione professionali e le condizioni di lavoro

Direttiva 2000/78/CE del Consiglio. 27 novembre 2000 – stabilisce un quadro generale per la parità di trattamento in materia di occupazione e di condizioni di lavoro.

Direttiva 2000/43/CE del Consiglio. 29 giugno 2000 – Attua il principio della parità di trattamento fra le persone indipendentemente dalla razza edall’origine etnica.

Direttiva 97/81/CE del Consiglio. 15 dicembre 1997 – Relativa all’accordo quadro sul lavoro a tempo parziale concluso dall’Unice, dal Ceep e dalla Ces.

Direttiva 97/80/CE del Consiglio. 15 dicembre 1997 – Riguardante l’onere della prova nei casi di discriminazione basata sul sesso

Direttiva 96/97/CE del Consiglio. 20 dicembre 1996 – Modifica la direttiva 86/378/cee relativa all’attuazione del principio della parità di trattamento tra gli uomini e le donne nei regimi professionali di sicurezza sociale

Direttiva 92/85/CEE del Consiglio. 19 ottobre 1992, concernente l’attuazione di misure volte a promuovere il miglioramento della sicurezza e della salute sul lavoro delle lavoratrici gestanti, puerpere o in periodo di allattamento (decima direttiva particolare ai sensi dell’articolo 16, paragrafo 1 della direttiva 89/391/CEE).

Direttiva 79/7/CEE del Consiglio. 19 dicembre 1978 – Relativa alla graduale attuazione del principio di parità di trattamento tra gli uomini e le donne in materia di sicurezza sociale

Direttiva 76/207/CEE del Consiglio. 9 febbraio 1976, relativa all’attuazione del principio della parità di trattamento fra gli uomini e le donne per quanto riguarda l’accesso al lavoro, alla formazione e alla promozione professionali e le condizioni di lavoro

Direttiva 75/117/CEE del Consiglio. 10 febbraio 1975 – Per il ravvicinamento delle legislazioni degli stati membri relative all’applicazione del principio della parità delle retribuzioni tra i lavoratori di sesso maschile e quelli di sesso femminile

Raccomandazioni

Raccomandazione n. 3 del Comitato dei Ministri agli Stati membri. 12 marzo 2003, sulla partecipazione equilibrata delle donne e degli uomini ai processi decisionali politici e pubblici.

Raccomandazione 96/694/CE del Consiglio. 2 dicembre 1996, riguardante la partecipazione delle donne e degli uomini al processo decisionale.

Raccomandazione 92/241/CEE del Consiglio. 31 marzo 1992, sulla custodia dei bambini.

Raccomandazione 92/131/CEE della Commissione. 27 novembre 1991, sulla tutela della dignità delle donne e degli uomini sul lavoro.

Raccomandazione 87/567/CEE della Commissione. 24 novembre 1987, sulla formazione professionale delle donne.

Raccomandazione 84/635/CEE del Consiglio. 13 dicembre 1984, sulla promozione di azioni positive a favore delle donne

Risoluzioni

Risoluzione del Parlamento europeo del 13 marzo 2007. Su una tabella di marcia per la parità tra donne e uomini 2006-2010.

Risoluzione del Consiglio e dei Ministri incaricati dell’occupazione e della politica sociale del 29 giugno 2000. Concernente la partecipazione equilibrata delle donne e degli uomini all’attività professionale e alla vita familiare.

Risoluzione del Parlamento europeo del 12 giugno 1997. Sulla Comunicazione della Commissione n. 336 del 17 luglio 1996, relativa al “Codice di condotta concernente l’applicazione della parità retributiva tra donne e uomini per lavoro di pari valore”.

Risoluzione del Consiglio del 27 marzo 1995. Riguardante la partecipazione equilibrata delle donne e degli uomini al processo decisionale.

Risoluzione del Consiglio e dei rappresentanti dei governi degli Stati membri riuniti in sede di Consiglio del 5 ottobre 1995. Concernente l’immagine dell’uomo e della donna nella pubblicità e nei mezzi di comunicazione.

Risoluzione del Consiglio del 29 maggio 1990. Sulla tutela della dignità degli uomini e delle donne nel mondo del lavoro.

Regolamenti

Regolamento (CE) n. 1922/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio. 20 dicembre 2006, che istituisce un Istituto europeo per l’uguaglianza di genere.