Patrocino a spese dello Stato

Patrocinio a spese dello Stato in materia civile – Informazioni generali

Che cos’è

É un istituto giuridico disciplinato dal DPR 115/2002 che consente a chi è privo di un reddito minimo stabilito dalla legge ad essere difeso gratuitamente, e quindi a farsi assistere e rappresentare in giudizio da un avvocato senza dover pagare le spese di difesa e le altre spese processuali.

NORMATIVA DI RIFERIMENTO – D.P.R. n. 115/2002


In quali giudizi è ammesso

Il patrocinio a spese dello Stato può essere concesso nell’ambito dei giudizi civili, penali, amministrativi, contabili o tributari sia già pendenti che da istaurarsi. L’ammissione può essere richiesta in ogni stato e grado del processo ed è valida per tutti i successivi gradi del giudizio. Se la parte ammessa al beneficio rimane soccombente, non può utilizzare il beneficio per proporre l’impugnazione.


Chi può richiederlo

In ambito civile: il cittadino italiano o comunitario, il cittadino straniero regolarmente soggiornante, l’apolide (anche non residente in Italia), lo straniero nei procedimenti ex d.lgs. 28 gennaio 2008 n. 25, gli enti e le associazioni che non perseguono scopi di lucro e non esercitano attività economiche.


Condizioni Soggettive

Per essere ammessi al patrocinio a spese dello Stato è necessario che il richiedente sia titolare di un reddito annuo imponibile, risultante dall’ultima dichiarazione, non superiore ad € 12.838,01 (G.U. 130 del 06.06.2023).
Se l’interessato vive con il coniuge o con altri familiari, il reddito è costituito dalla somma dei redditi conseguiti nel medesimo periodo da ogni componente della famiglia, compreso l’istante.
Le condizioni devono sussistere al momento della domanda e permanere in capo all’interessato per tutta la durata del processo. Se nel corso del processo sopravvengono modifiche delle condizioni reddituali rilevanti ai fini dell’ammissione al patrocinio, la parte ammessa è tenuta a darne immediata dichiarazione nel corso del giudizio.


Competenza

La competenza territoriale a ricevere e deliberare sull’istanza di ammissione al beneficio del patrocinio a spese dello Stato è attribuita nei giudizi civili al Consiglio dell’Ordine degli Avvocati in cui ha sede l’autorità giudiziaria che dovrà conoscere il merito del procedimento o davanti alla quale è già pendente la causa. Il Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Modena è pertanto competente a decidere su istanze per giudizi pendenti o da instaurarsi presso il Giudice di Pace e il Tribunale di Modena.


Come si Richiede

Per ottenere il patrocinio a spese dello Stato, è necessario presentare apposita istanza al Consiglio dell’Ordine degli Avvocati. L’istanza deve essere sempre sottoscritta dal beneficiario. Il difensore nominato è tenuto ad effettuare la presentazione dell’istanza attraverso la piattaforma telematica. Per accedere alla piattaforma telematica si dovrà entrare nella sezione “Patrocinio a spese dello Stato” presente nel sito del Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Modena; da qui, alla voce “Presentazione istanze telematiche” che, attraverso il link ivi presente, metterà in diretto collegamento al sistema “Riconosco”; una volta entrati, utilizzando le credenziali già in possesso degli iscritti, si dovrà accedere alla sezione “Altri servizi” e poi “Gratuito Patrocinio” ove si potrà redigere, e poi, previa stampa e sottoscrizione, inviare, l’istanza ed i relativi documenti da allegare. I difensori non iscritti all’albo degli avvocati di Modena dovranno richiedere alla segreteria dell’Ordine degli Avvocati di Modena le credenziali per accedere al sistema ”riconosco”.

Il beneficiario che presenti personalmente l’istanza potrà utilizzare l’apposito modulo cartaceo disponibile sul sito o presso la segreteria dell’Ordine.
Per la compilazione della istanza e l’invio in forma telematica, si rinvia alle istruzioni, modulistica e Regolamento presenti sul sito del Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Modena – sezione Patrocinio a spese dello Stato.


Scelta del Difensore

Chi è ammesso al patrocinio deve indicare un difensore scelto tra gli iscritti negli elenchi degli avvocati per il patrocinio a spese dello Stato,disponibile sul sito o presso la segreteria del Consiglio dell’ordine. Può essere nominato un solo difensore, anche scelto fra i professionisti fuori dal distretto (in tal caso il costo delle trasferte non sarà sostenuto dal patrocinio a spese dello Stato).


Costi

La richiesta di ammissione al gratuito patrocinio non comporta alcun costo. Tutte le spese della assistenza legale vengono pagate dallo Stato, o sono prenotate a debito, e non si devono pagare l’avvocato o il consulente tecnico. L’avvocato e/o il consulente che richiedano l’anticipazione dei compensi incorrono in grave sanzione disciplinare.


Delibera

Il Consiglio, valutata la fondatezza della domanda, emette un provvedimento di accoglimento, rigetto o non ammissibilità. In caso di accoglimento provvede poi a trasmettere copia del provvedimento all’interessato, al Giudice competente e all’Ufficio delle Entrate, per la verifica dei redditi dichiarati. In caso di provvedimento di rigetto o di inammissibilità, la domanda può essere proposta al magistrato competente per il giudizio.


Sanzioni

Le dichiarazioni false od omissive e la mancata comunicazione delle variazioni di reddito sono punite con la pena della reclusione in carcere da 1 a 6 anni e 8 mesi e con la multa da 309,87 a 1.549,37 euro; la condanna comporta la revoca dall’ammissione al patrocinio a Spese dello Stato con effetto retroattivo, oltre al pagamento a carico del richiedente di tutte le somme corrisposte dallo Stato.