Accesso civico

Dlgs 14 marzo 2013, n. 33 – Delibera ANAC 1309/2016 articolo 5 commi 1, 2, 3
Accesso civico a dati e documenti
1. L’obbligo previsto dalla normativa vigente in capo alle pubbliche amministrazioni di pubblicare documenti, informazioni o dati comporta il diritto di chiunque di richiedere i medesimi, nei casi in cui sia stata omessa la loro pubblicazione.
2. Allo scopo di favorire forme diffuse di controllo sul perseguimento delle funzioni istituzionali e sull’utilizzo delle risorse pubbliche e di promuovere la partecipazione al dibattito pubblico, chiunque ha diritto di accedere ai dati e ai documenti detenuti dalle pubbliche amministrazioni, ulteriori rispetto a quelli oggetto di pubblicazione ai sensi del presente decreto, nel rispetto dei limiti relativi alla tutela di interessi giuridicamente rilevanti secondo quanto previsto dall’articolo 5-bis.
3. L’esercizio del diritto di cui ai commi 1 e 2 non è sottoposto ad alcuna limitazione quanto alla legittimazione soggettiva del richiedente. L’istanza di accesso civico identifica i dati, le informazioni o i documenti richiesti e non richiede motivazione.
L’istanza può essere trasmessa per via telematica secondo le modalità previste dal decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e successive modificazioni, ed è presentata alternativamente ad uno dei seguenti uffici:
a) all’ufficio che detiene i dati, le informazioni o i documenti;
b) all’Ufficio relazioni con il pubblico;
c) ad altro ufficio indicato dall’amministrazione nella sezione “Amministrazione trasparente” del sito istituzionale;
d) al responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza, ove l’istanza abbia a oggetto dati, informazioni o documenti oggetto di pubblicazione obbligatoria ai sensi del presente decreto.
4. Il rilascio di dati o documenti in formato elettronico o cartaceo è gratuito, salvo il rimborso del costo effettivamente sostenuto e documentato dall’amministrazione per la riproduzione su supporti materiali.

Accesso agli atti ed accesso civico

Il COA di Modena dà attuazione alle norme in materia di accesso agli atti e documenti amministrativi di cui alla legge n. 241 del 1990 nonché a quelli oggetto di accesso civico secondo le indicazioni che di seguito vengono riportate.

Accesso agli atti secondo le modalità, i tempi ed i termini di cui alla legge 241 del 1990

 

L’accesso agli atti e documenti amministrativi si concretizza nel potere/diritto degli interessati di richiedere, di prendere visione ed, eventualmente, ottenere copia dei documenti amministrativi (ai sensi dell’art. 22 della legge 241/90) ’’al fine di assicurare la trasparenza dell’attività amministrativa e di favorirne lo svolgimento imparziale è riconosciuto a chiunque vi abbia interesse diretto, concreto e attuale per la tutela di situazioni giuridicamente rilevanti il diritto di accesso ai documenti amministrativi’’.

Ai sensi dell’art. 22 della legge 241/90 con modifica e integrazione della legge 15/2005 è considerato documento amministrativo ogni rappresentazione grafica, fotocinematografica, elettromagnetica o di qualunque altra specie del contenuto di atti, anche interni o non relativi ad uno specifico procedimento, detenuti da una pubblica amministrazione e concernenti attività di pubblico interesse.

E’ possibile invocare l’accesso agli atti di cui alla legge 241/90:

– per ottenere copia o visionare un atto amministrativo (circolare interna, regolamento, ecc.);

– per avere, in generale, un pronunciamento formale da parte di una Pubblica Amministrazione fondamentale per poter conoscere i motivi che hanno indotto l’amministrazione a prendere un provvedimento, verificarli ed eventualmente smentirli;

– sollecitare una risposta da parte dell’amministrazione;

– acquisire informazioni relative ad un procedimento amministrativo;

– conoscere i presupposti, le ragioni giuridiche che hanno determinato la decisione dell’amministrazione;

– conoscere i criteri di gestione delle pratiche. E’ molto importante, ad esempio, per sapere a che punto della lista d’attesa si trovi l’interessato, i criteri utilizzati per la gestione della lista stessa e quando si ritiene potrà essere convocato per l’erogazione della prestazione richiesta.

 

Sono previste due modalità di accesso (ex D.P.R. 352/92):

  • accesso informale

Si esercita mediante richiesta all’ufficio dell’amministrazione competente a formare l’atto conclusivo del procedimento o che lo deterrà stabilmente.

 

  • accesso formale

L’istanza di accesso può essere avanzata inviandola tramite A/R alla sede amministrativa del COA di Modena in Modena, Corso Canal Grande n. 77 oppure inviandola alla mail istituzionale segreteria@ordineavvocatimodena.it

Il diritto di accesso agli atti può essere esercitato da tutti i soggetti che dimostrino di avere un ’’interesse giuridicamente rilevante” nei confronti dell’atto oggetto del diritto di accesso.

Il COA di Modena, per ciascun tipo di procedimento, evaderà la richiesta entro il termine cui esso deve concludersi e laddove non sia specificamente regolamentato ovvero diversamente previsto da atto interno, entro il termine di giorni 90 (novanta).

I termini sono calcolati a partire dal momento in cui l’ufficio competente ha ricevuto la domanda (in caso di A/R dal giorno in cui ha firmato per avvenuta ricezione). Qualora l’istanza di accesso non sia inviata all’ufficio competente, sarà questo stesso a dover trasmettere la domanda al soggetto giusto. Di questa trasmissione è data comunque comunicazione all’interessato (cfr. D.P.R. 352/92 art 4 comma 3).

Trovano applicazione, per quanto compatibili con l’attività amministrativa realizzata dal COA di Modena, le disposizioni rilevanti di cui alla legge 241 del 1990.

ModuloAccessoDocumentale241

Accesso civico

 

L’art. 5 del d.lgs. 33/2013, modificato dall’art. 6 del d.lgs. 97/2016, riconosce a chiunque:

  1. a)il diritto di richiedere documenti, informazioni o dati per i quali è prevista la pubblicazione obbligatoria, nei casi in cui gli stessi non siano stati pubblicati nella sezione “Amministrazione trasparente” del sito web istituzionale (accesso civico “semplice”);
  2. b)il diritto di accedere ai dati e ai documenti ulteriori rispetto a quelli oggetto di pubblicazione ai sensi del d.lgs. 33/2013, nel rispetto dei limiti relativi alla tutela di interessi giuridicamente rilevanti secondo quanto previsto dall’articolo 5-bis (accesso civico “generalizzato”).

Per quest’ultimo tipo di accesso l’ANAC si riserva di emanare apposite Linee guida nelle quali saranno fornite le necessarie indicazioni, anche in ordine alla auspicata pubblicazione del c.d. registro degli accessi (Delibera ANAC n. 1309/2016).

Per quanto riguarda gli obblighi di pubblicazione normativamente previsti, il legislatore ha confermato l’istituto dell’accesso civico volto ad ottenere la corretta pubblicazione dei dati rilevanti ex lege, da pubblicare all’interno della sezione “Amministrazione trasparente”.

L’istanza va presentata ai sensi dell’art. 5, comma 3,

  1. a) all’ufficio che detiene i dati, le informazioni o i documenti;
  2. b) all’Ufficio relazioni con il pubblico;
  3. c) ad altro ufficio indicato dall’amministrazione nella sezione “Amministrazione trasparente” del sito istituzionale;
  4. d) al responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza, ove l’istanza abbia a oggetto dati, informazioni o documenti oggetto di pubblicazione obbligatoria ai sensi del presente decreto.

Come esercitare il diritto nell’ambito del Consiglio

La richiesta è gratuita, non deve essere motivata e può essere presentata tramite posta elettronica al Responsabile dell’accesso civico del Consiglio mediante l’utilizzo del modulo sotto riportato.

ModuloAccessoCivicoGeneralizzato33

Si consiglia, qualora la richiesta avvenga tramite posta elettronica certificata, di indicare nell’oggetto della mail le parole “ACCESSO CIVICO”.

Il Responsabile per l’accesso civico provvede entro 30 giorni a pubblicare nel sito istituzionale del Consiglio il documento, l’informazione o il dato richiesto. Contestualmente, comunica al richiedente l’avvenuta pubblicazione, indicando il relativo collegamento. Se, invece, quanto richiesto risulti già pubblicato, ne dà comunicazione al richiedente indicando il relativo collegamento ipertestuale.

Ritardo o mancata risposta del Responsabile dell’accesso civico

Nel caso in cui il Responsabile dell’accesso civico del consiglio ritardi o ometta la pubblicazione o non dia risposta, il richiedente può ricorrere al Responsabile della prevenzione della corruzione e trasparenza (RPCT) del Consiglio, soggetto titolare del potere sostitutivo, utilizzando l’apposito modulo sotto riportato.

ModuloAccessoCivicoPotereSostitutivo

Il titolare del potere sostitutivo, dopo aver verificato la sussistenza dell’obbligo, provvede, nei termini di cui all’art. 2, comma 9 ter della legge n. 241/1990, alla pubblicazione sul sito web istituzionale della Fondazione di quanto richiesto e, contemporaneamente, ne dà comunicazione al richiedente, indicando il relativo collegamento ipertestuale.

Responsabile dell’accesso civico del Consiglio

Il Responsabile dell’accesso civico del COA di Modena è l’Avv. Matilde Palmieri.

L’indirizzo al quale inoltrare la richiesta è: segreteria@ordineavvocatimodena.it

Responsabile del potere sostitutivo del COA di Modena in materia di accesso civico

L’indirizzo al quale inoltrare la richiesta, in caso di ritardo o mancata risposta da parte del Responsabile dell’accesso civico, è: rpct@ordineavvocatimodena.it

Corso Canalgrande 77, Modena tel. 059 223773, fax 059 218665

e- mail: segreteria@ordineavvocatimodena.it

casella di posta certificata: ord.modena@cert.legalmail.it

17-Regolamento accesso agli atti – approvato il 28.03.2023