Articolazione degli uffici

Art. 13 c. 1 lett. b,c – Obblighi di pubblicazione concernenti l’organizzazione delle pubbliche amministrazioni
1. Le pubbliche amministrazioni pubblicano e aggiornano le informazioni e i dati concernenti la propria organizzazione, corredati dai documenti anche normativi di riferimento. Sono pubblicati, tra gli altri, i dati relativi:
b) all’articolazione degli uffici, le competenze e le risorse a disposizione di ciascun ufficio, anche di livello dirigenziale non generale, i nomi dei dirigenti responsabili dei singoli uffici;
c) all’illustrazione in forma semplificata, ai fini della piena accessibilità e comprensibilità dei dati, dell’organizzazione dell’amministrazione, mediante l’organigramma o analoghe rappresentazioni grafiche.

Organismo di Mediazione e Organismo di Composizione crisi da sovraindebitamento

Via San Giovanni del Cantone, 28 – 41121 Modena
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Segreteria dell’Ordine degli avvocati

Palazzo di Giustizia – C.so Canalgrande, 77 – 41121 Modena

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E-mail: segreteria@ordineavvocatimodena.it
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