Circolare in tema di disciplina della difesa d’ufficio

Oggetto: Domanda di inserimento e di permanenza nell’elenco nazionale dei difensori d’ufficio al termine del 31/12/2019

Cari colleghi,

con la presente informiamo tutti coloro che intendano presentare domanda di iscrizione e permanenza nell’elenco nazionale dei difensori d’ufficio che il termine previsto del 31/12/2019 è stato prorogato al 15/02./2020, in ragione dell’attivazione della  nuova piattaforma informatica gestionale per le richieste di iscrizione,  permanenza e cancellazione dall’elenco unico nazionale dei difensori di ufficio.

In particolare, Vi comunichiamo che in data odierna sarà disabilitato l’accesso alla vecchia piattaforma e da questa data il servizio sarà interrotto per 50 giorni per l’attivazione della nuova piattaforma gestionale.

Le istanze di permanenza scadenti il 31/12/2019 e quelle di permanenza  per l’anno 2020 dovranno essere presentate entro il 15/02/2020, cioè entro 30 giorni dall’attivazione della nuova piattaforma prevista per il 15/01/2020.

Al fine di garantire la tempestività della evasione delle domande di prima iscrizione queste, corredate del parere del Consiglio dell’Ordine, potranno essere inoltrate via PEC al seguente indirizzo: difesediufficio@pec.cnf.it

In entrambi i casi, entro 30 giorni il COA trasmetterà al CNF le domande corredate dal relativo parere di iscrizione  e permanenza nell’elenco nazionale, sussistendone i presupposti.

 

Si rammenta  che:

  1. La domanda deve essere presentata con autocertificazione idonea a dimostrare la sussistenza dei requisiti richiesti dal Regolamento CNF del 12/07/2019, entrato in vigore il 27/10/2019.
  2. Le Linee Guida emanate dal CNF interpretative del precedente regolamento non saranno più applicabili, in quanto riferite all’abrogata disciplina.
  3. Per quanto riguarda il requisito del regolare adempimento dell’obbligo formativo di cui all’art. 1, commi 3 e 3-bis, del regolamento, esso deve intendersi riferito all’anno precedente la presentazione della domanda, quindi al 2018, anche se il termine per il deposito della domanda sarà prorogato.
  4. Per quanto riguarda il requisito che prevede lo  svolgimento di almeno 10 udienze necessario ai fini della richiesta di permanenza nell’elenco, di cui all’art. 6 del regolamento, esso deve intendersi riferito all’anno  in corso alla presentazione della domanda, quindi al 2019, anche se il termine per il deposito della domanda sarà prorogato.
  5. L’iscrizione nell’elenco unico nazionale è indispensabile per l’inserimento nelle liste predisposte dal COA circondariale e dal COA distrettuale.
  6. Per quanto riguarda l’iscrizione nella lista dei difensori d’ufficio avanti al Tribunale per i Minorenni, in via transitoria ed in considerazione dell’introduzione del nuovo regolamento e della inapplicabilità delle precedenti linee guida,  non sarà  obbligatoria l’iscrizione nell’elenco Unico Nazionale dei difensori d’ ufficio.

Cordiali saluti

 

Il Consiglio

 

 

 

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