Giurisprudenza Comitato pari opportunità

Corte di Cassazione – Sentenza del 2 ottobre 2012, n. 16746

La Corte di Cassazione, Sezione lavoro, ha affermato la legittimità del licenziamento della lavoratrice madre in astensione facoltativa che non invia la richiesta di congedo all’Inps e per conoscenza al datore, così come stabilito dallo stesso decreto legislativo n. 151/2011.

Corte di Cassazione – Sentenza del 21 settembre 2012, n. 36332
Il datore di lavoro aveva prospettato alla  lavoratrice,  al rientro dal periodo di astensione obbligatoria per maternità, di farla lavorare in condizioni invivibili in un posto degradato a meno che non accettasse di dimettersi o di  prolungare il periodo di assenza con l’astensione facoltativa, retribuita con il 30% dello stipendio corrisposto dall’ente previdenziale. La lavoratrice si era opposta, denunciando l’azienda per tentata estorsione. Il reato è poi stato derubricato a tentata violenza privata (peraltro poi caduto in prescrizione, ma con conferma delle statuizioni civili).

Tribunale di Pistoia, Sezione Lavoro – Sentenza dell’8 settembre 2012, n. 177
Il Tribunale di Pistoia riconosce la legittimazione delle Consigliere Regionali di Parità ad agire autonomamente in giudizio in materia di discriminazioni di carattere collettivo a tutela del principio di non discriminazione per motivi di genere quale interesse pubblico leso dalle molestie sessuali subite dalle lavoratrici.
Inoltre, premesso il carattere collettivo delle discriminazioni accertate in corso di causa, il Tribunale, oltre a liquidare il danno non patrimoniale provocato dalla lesione del principio di non discriminazione, condanna il convenuto a notificare la sentenza anche alle lavoratrici non costituite in giudizio, con contestuale avviso della loro facoltà di agire per ottenere il risarcimento delle lesioni patite.

Corte di Cassazione – Sentenza del 5 settembre 2012, n. 14905
Sentenza con la quale la Corte di Cassazione dichiara legittimo il licenziamento della lavoratrice che al termine del congedo di maternità non rientra in servizio adducendo come motivazione il mancato pagamento di una mensilità di retribuzione.

Potrebbe interessarti