FAQ mediazione

DELEGA

Dobbiamo registrare che, in più di una occasione, si sono rilevati problemi ed incomprensioni, in merito alla “delega”.

In proposito, precisiamo e ricordiamo:

1) la delega inserita, in calce, nel modulo “richiesta di avvio di procedura di mediazione” è relativa alla sola assistenza tecnica del difensore -ove necessaria- nell’ambito della procedura;

2) qualora la parte intenda delegare un altro soggetto (sia pure il proprio difensore) alla partecipazione in proprio nome e proprio conto alla procedura di mediazione, dovrà conferire specifica delega, che contempli espressamente i poteri conferiti (ad es.: mandato a conciliare e transigere nell’ambito di quella procedura di mediazione con espresso riferimento al D.M. 18 ottobre 2010, n. 180 e successive modifiche);

3) stesse considerazioni valgono per il modulo di “adesione alla domanda di mediazione”. Ove peraltro si rileva, incidentalmente, la figura del rappresentante “con mandato a conciliare” è prevista.

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USUCAPIONE

Pur rientrando l’usucapione nell’ambito dei diritti reali, e quindi da ritenersi materia obbligatoria, l’eventuale accordo raggiunto in sede di mediazione potrebbe non essere trascritto dalle competenti Conservatorie, secondo loro interpretazione

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PRODUZIONI DOCUMENTALI

Entrambe le parti (parte istante e parte convocata) hanno facoltà di: non produrre alcun documento; produrre documenti in via riservata; produrre documenti solo al momento dell’incontro (pur elencandoli nell’atto introduttivo).

In ogni caso, la parte convocata -che chieda di visionare i documenti prodotti da parte istante- non verrà autorizzata ad accedere al fascicolo, prima di aver depositato la propria formale adesione al procedimento.

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