Circolare in tema di disciplina della difesa d’ufficio
Oggetto: Domanda di inserimento e di permanenza nell’elenco nazionale dei difensori d’ufficio al termine del 31/12/2019
Cari colleghi,
con la presente informiamo tutti coloro che intendano presentare domanda di iscrizione e permanenza nell’elenco nazionale dei difensori d’ufficio che il termine previsto del 31/12/2019 è stato prorogato al 15/02./2020, in ragione dell’attivazione della nuova piattaforma informatica gestionale per le richieste di iscrizione, permanenza e cancellazione dall’elenco unico nazionale dei difensori di ufficio.
In particolare, Vi comunichiamo che in data odierna sarà disabilitato l’accesso alla vecchia piattaforma e da questa data il servizio sarà interrotto per 50 giorni per l’attivazione della nuova piattaforma gestionale.
Le istanze di permanenza scadenti il 31/12/2019 e quelle di permanenza per l’anno 2020 dovranno essere presentate entro il 15/02/2020, cioè entro 30 giorni dall’attivazione della nuova piattaforma prevista per il 15/01/2020.
Al fine di garantire la tempestività della evasione delle domande di prima iscrizione queste, corredate del parere del Consiglio dell’Ordine, potranno essere inoltrate via PEC al seguente indirizzo: difesediufficio@pec.cnf.it
In entrambi i casi, entro 30 giorni il COA trasmetterà al CNF le domande corredate dal relativo parere di iscrizione e permanenza nell’elenco nazionale, sussistendone i presupposti.
Si rammenta che:
- La domanda deve essere presentata con autocertificazione idonea a dimostrare la sussistenza dei requisiti richiesti dal Regolamento CNF del 12/07/2019, entrato in vigore il 27/10/2019.
- Le Linee Guida emanate dal CNF interpretative del precedente regolamento non saranno più applicabili, in quanto riferite all’abrogata disciplina.
- Per quanto riguarda il requisito del regolare adempimento dell’obbligo formativo di cui all’art. 1, commi 3 e 3-bis, del regolamento, esso deve intendersi riferito all’anno precedente la presentazione della domanda, quindi al 2018, anche se il termine per il deposito della domanda sarà prorogato.
- Per quanto riguarda il requisito che prevede lo svolgimento di almeno 10 udienze necessario ai fini della richiesta di permanenza nell’elenco, di cui all’art. 6 del regolamento, esso deve intendersi riferito all’anno in corso alla presentazione della domanda, quindi al 2019, anche se il termine per il deposito della domanda sarà prorogato.
- L’iscrizione nell’elenco unico nazionale è indispensabile per l’inserimento nelle liste predisposte dal COA circondariale e dal COA distrettuale.
- Per quanto riguarda l’iscrizione nella lista dei difensori d’ufficio avanti al Tribunale per i Minorenni, in via transitoria ed in considerazione dell’introduzione del nuovo regolamento e della inapplicabilità delle precedenti linee guida, non sarà obbligatoria l’iscrizione nell’elenco Unico Nazionale dei difensori d’ ufficio.
Cordiali saluti
Il Consiglio