[IMPORTANTE] Revisione albo – requisiti per la permanenza dell’iscrizione

Cari Colleghi,
Vi segnaliamo che l’art 21 legge 247/2012 subordina la permanenza dell’iscrizione all’Albo all’esercizio della professione “in modo effettivo, continuativo, abituale e prevalente” e precisa che il COA è tenuto ad eseguire periodiche verifiche sulla sussistenza di tale requisito.
Il Decreto attuativo n.47/2016, all’art 2 co.2 , elenca i seguenti elementi che debbono ricorrere congiuntamente in capo all’iscritto perché si ritenga sussistente il requisito di cui sopra:

a) È titolare di una partita  IVA  attiva  o  fa  parte  di  una società o associazione professionale che sia titolare di partita IVA attiva;

b) Ha l’uso di locali e di almeno un’utenza telefonica  destinati allo svolgimento dell’attività professionale, anche in  associazione professionale, società professionale o in associazione di studio con altri colleghi o anche presso altro avvocato ovvero  in  condivisione con altri avvocati;

c) Ha trattato almeno cinque affari per ciascun  anno,  anche  se l’incarico professionale e’ stato conferito da altro professionista;

d) È titolare di un indirizzo di posta elettronica  certificata, comunicato al consiglio dell’Ordine;

e) Ha assolto l’obbligo di aggiornamento professionale secondo le modalità e le condizioni stabilite dal Consiglio nazionale forense;

f) Ha  in  corso  una  polizza  assicurativa  a  copertura  della responsabilità civile derivante dall’esercizio della professione, ai sensi dell’articolo 12, comma 1, della legge.

Il COA Vi invierà a breve istruzioni precise per la formalizzazione delle necessarie autocertificazioni, con le quali Vi sarà richiesto di attestare la sussistenza dei requisiti esistenti.

Nel frattempo, stante l’ormai imminente scadenza dell’anno conclusivo del triennio formativo , Vi invitiamo a regolarizzare entro il 31/12/19 la Vs. situazione crediti, ove non già conforme al disposto normativo, essendo la regolarità formativa, insieme agli ulteriori elementi sopraindicati, presupposto necessario per la permanenza dell’iscrizione.

Precisiamo che nei seguenti casi l’art.21 co 7 L.P. prevede che la prova dell’effettività continuità, abitualità e prevalenza non sia richiesta:

a) Alle donne avvocato in maternità e nei primi due anni di vita del bambino o, in caso di adozione, nei successivi due anni dal momento dell’adozione stessa. L’esenzione si applica, altresì, agli avvocati vedovi o separati affidatari della prole in modo esclusivo;

b) Agli avvocati che dimostrino di essere affetti o di essere stati affetti da malattia che ne ha ridotto grandemente la possibilità di lavoro;

c) Agli avvocati che svolgano comprovata attività di assistenza continuativa di prossimi congiunti o del coniuge affetti da malattia qualora sia stato accertato che da essa deriva totale mancanza di autosufficienza.

 

Il Consiglio resta a disposizione per ogni chiarimento, invitandoVi a prestare la massima attenzione a quanto qui segnalato e a dare puntuale evasione alle richieste di autocertificazione che seguiranno.

Cordiali saluti

Il Consiglio

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