Cass. civ., sez. unite, sent., 17 novembre 2021, n. 35110

Cass. civ., sez. unite, sent., 17 novembre 2021, n. 35110

In forza della normativa espressa dagli artt. 7 della Carta di Nizza, 8 della Cedu e 18 della Convenzione di Istanbul, e delle pronunce della Corte EDU in materia, una pronuncia di stato di abbandono di un minore non può essere in alcun caso fondata sullo stato di sudditanza e di assoggettamento fisico e psicologico in cui versi uno dei genitori, per effetto delle reiterate e gravi violenze subite.

Secondo la Corte a Sezioni Unite, l’incapacità genitoriale va desunta da fatti gravi, accertati in concreto. I Giudici di merito, al contrario, non hanno indicato quali sarebbero stati i gravi comportamenti materni pregiudizievoli per la minore, limitandosi a riportare l’insicurezza della donna e uno stato di assoggettamento della stessa, dovuta a credenze culturali, al marito violento.”

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