D. Lgs. n. 28/2010 – Modifiche in materia di Mediazione

Cari Colleghi

Come a tutti noto, la riforma Cartabia per l’efficienza del processo civile e per la revisione della disciplina degli strumenti di risoluzione alternativa delle controversie (D. Lgs. 149/2022) ha introdotto, all’art. 7, importanti modifiche al D. Lgs. 28/2010, sicché il COA ritiene opportuno, se mai ce ne fosse bisogno, portare all’attenzione di tutti le più rilevanti modifiche normative in materia di mediazione.

Con la legge di bilancio 2023 (29 dicembre 2022, n. 197), è stata anticipata al 28 febbraio 2023 l’entrata in vigore di alcune modifiche relative ai seguenti aspetti:

  • indipendenza del mediatore (art. 3);
  • derogabilità, su accordo delle parti, della competenza territoriale dell’Organismo di mediazione (art. 3);
  • mediazione in modalità telematica (art. 8-bis);
  • verbale conclusivo della mediazione (art. 11);
  • accordo di conciliazione sottoscritto dalle amministrazioni pubbliche (art. 11 bis);
  • conseguenze processuali della mancata partecipazione al procedimento di mediazione (art. 12 bis). 

 Le altre novità introdotte dalla riforma Cartabia in tema di mediazione entreranno in vigore a partire dal prossimo 30 giugno 2023, in particolare: 

–          ampliamento delle materie per le quali è obbligatorio esperire il procedimento di mediazione (associazione in partecipazione, consorzio, franchising, opera, rete, somministrazione, società di persone e subfornitura) – art. 5

–          legittimazione dell’amministratore del condominio ad attivare il procedimento di mediazione (art. 5 ter)

–          implementazione della mediazione demandata dal Giudice (art. 5 quater)

–          formazione e valutazione del Giudice in materia di mediazione con riferimento all’emanazione di ordinanze dirette a demandare la mediazione (art. 5 quinquies)

–          durata e rinnovo del termine per la mediazione (art. 6)

–          abolizione del primo incontro di programmazione “filtro” con apertura immediata della mediazione e conseguente obbligo di pagamento di un’indennità a favore dell’Organismo – onere di fissazione della prima riunione non prima di venti giorni e non oltre quaranta giorni dalla presentazione della domanda (art. 8)

–          gratuito patrocinio (art. 15 bis e seguenti)

–          regime tributario (esenzione degli accordi da imposta di registro fino ad un valore di Euro centomila – art. 17; credito di imposta a favore delle parti – art. 20.

Trattasi di modifiche rilevanti e destinate ad avere un grande effetto pratico, tenuto anche conto del favore dimostrato dal legislatore per gli strumenti alternativi di risoluzione delle controversie e per la mediazione in particolare.

Si allega il testo aggiornato del D. Lgs. 28\2010 con indicazione delle modifiche rispetto al testo originario per favorire la comprensione delle suddette modifiche e integrazioni normative, precisando che il Consiglio Direttivo dell’Organismo di Mediazione dell’Ordine è disponibile a fornire, quando necessario, indicazioni operative agli iscritti.

Cordiali saluti

Il Consiglio

D.LGS. 28.2010-1

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