Estensione dell’obbligo della mediazione nelle controversie contrattuali legate all’emergenza da Covid-19

Fermo restando che l’art. 6 bis del D.L. n. 6/2020 aveva già stabilito che il rispetto delle misure di contenimento dell’emergenza da COVID-19 fosse sempre valutato ai fini dell’esclusione, ex artt. 1218 e 1223 c.c., della responsabilità del debitore, anche relativamente all’applicazione di eventuali decadenze o penali connesse a ritardi o omessi adempimenti, la norma in esame dispone ora che, nelle controversie in materia di obbligazioni contrattuali, nelle quali appunto il rispetto delle misure di contenimento può essere valutato ai sensi dell’articolo sopra ricordato, il preventivo esperimento del procedimento di mediazione costituisce condizione di procedibilità della domanda.

Pur non essendo particolarmente chiara nella sua lettura testuale, la norma in questione apre comunque un importante spiraglio per un ricorso generalizzato alla mediazione nella gestione di tutti i contenziosi derivanti dalla situazione emergenziale degli ultimi mesi, o comunqie ad essa in qualche modo connessi.

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