Cassazionisti

Segnaliamo (ma so che è superfluo, essendovi certamente già noto) che una delle “milleproroghe” (*) ha riguardato l’iscrizione nell’albo speciale giurisdizioni superiori, ed in particolare l’iscrizione ottenibile senza bisogno di superare l’esame ma in virtù dell’anzianità maturata secondo la previgente normativa (12 anni di iscrizione all’albo ordinario).

Ebbene, ai sensi della Legge professionale (art. 22 L. n. 247/2012), tale dodicennio doveva essere maturato entro il 2/2/2016 (dopodiché, la domanda di iscrizione all’albo Cassazionisti poteva essere richiesta senza una scadenza(**).

Infatti, l’art. 2, co. 2-ter, del Decreto Milleproroghe 2016 (http://goo.gl/BP5O9q) ha prorogato di un anno detto termine (gli originari tre anni sono diventati quattro), quindi possono ottenere l’iscrizione all’albo dei Cassazionisti coloro che abbiano maturato i 12 anni di anzianità entro il 2 febbraio 2017, fermo restando che -secondo il ricordato parere del CNF- la relativa domanda non è soggetta a termine.

NOTE:
(*)
Legge n. 21 del 25 febbraio 2016 di conversione del D.L. 30 dicembre 2015 n. 210 (c.d. Milleroroghe 2016), in Gazzetta Ufficiale n. 47 del 26 febbraio 2016.

(**)
Cfr allegato: Consiglio nazionale forense (rel. Orlando), parere 17 settembre 2015, n. 92

parere n. 92 del 17.9.15 CNF

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